Cos’è lo sconto in fattura e come usufruirne: cosa sapere

Sconto in fattura

Lo sconto in fattura è una diminuzione del 50% fatta direttamente sul totale dell’acquisto effettuato. Come funziona e cosa c’è da sapere.

Avete mai sentito parlare di sconto in fattura? Probabilmente chi ha scelto di ristrutturare casa tra il 2020 e il 2021 ne sarà al corrente. Ma non temete, in questo articolo, faremo un po’ di chiarezza sull’argomento.

Cos’è e come funziona lo sconto in fattura

Di fatto non è altro che una diminuzione del 50% fatta direttamente sul totale dell’acquisto effettuato.  Facciamo un esempio concreto. Vogliamo rifare gli infissi del nostro appartamento e il costo totale da sostenere è pari a 10.000 euro. Mica poco! Con lo sconto del 50%, però, dovrete pagare 5.000 euro all’impresa fornitrice. In questo modo la ditta che ha fatto i lavori si vedrà restituire i 5.000 euro non pagati dal cliente come credito d’imposta.

Lo sconto verrà poi presentato all’interno di regolare fattura insieme a tutte le voci di acquisto che rientrano nell’ecobonus. Il pagamento potrà essere effettuata dal cliente con bonifico, restituendo solo il 50% della somma totale. Tutto chiaro?

A chi è destinato

Adesso che sappiamo in cosa consiste lo sconto in fattura, vi starete chiedendo a chi è destinato. Possono beneficiarne tutte le persone, residenti o non residenti nello stabile interessato dalla ristrutturazione, con qualsiasi tipologia di reddito.

Con questo sconto anche le persone incapienti, ovvero tutti i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o hanno imposte IRPEF basse, possono beneficiare del bonus per le ristrutturazioni. Quindi, se disponi di questi requisiti, potrai avvalerti anche tu del bonus.

Il Ragioniere Andrea Marchetti è specializzato in consulenza tributaria grazie alla sua professionalità e grande esperienza.

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La cessione del credito: cos’è e in cosa consiste

Cessione del credito

Cos’è la cessione del credito, a chi è possibile cederlo e quali sono i due diversi tipi.

La cessione del credito è un accordo contrattuale che prevede il trasferimento del diritto di credito di un soggetto (cedente) ad un acquirente terzo (cessionario) che lo acquista ad un determinato prezzo per poi procedere alla riscossione nei riguardi del debitore (ceduto).

Per spiegarlo in termini più semplici ed attuali, bisogna far riferimento alle modalità con le quali è possibile usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, introdotte dal Decreto Rilancio.

In tal senso la cessione del credito d’imposta consiste nella possibilità di cedere il credito che si otterrebbe beneficiando dei bonus fiscali a soggetti terzi, in modo da ottenere una liquidità immediata. Nello specifico tramite la cessione del credito il soggetto contribuente pagherà la ditta che effettuerà i lavori (cedendo il credito a banche, assicurazioni o Poste) che successivamente gli restituiranno il credito equivalente.

A chi è possibile cederlo

Nello specifico può essere richiesta per i seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione delle misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici.

Oltre ad includere gli interventi citati, il credito d’imposta può essere ceduto ai fornitori di beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti privati come altri condomini, società, enti o professionisti) e ad istituti di credito o intermediari finanziari.

I due diversi tipi

La cessione del credito può essere di due tipi: Pro Soluto e Pro Solvendo.

La cessione Pro Soluto si verifica quando il creditore che cede il credito, garantisce al cessionario soltanto la sua esistenza, non dando garanzie rispetto al debitore che ne provveda effettivamente al pagamento. In tal caso il rischio dell’inadempimento passa al cessionario.

La cessione del Pro Solvendo invece si ha nel caso in cui il creditore cedente debba garantire l’esistenza del credito ceduto ma anche la solvibilità del debitore: se il debitore ceduto non provvede al pagamento, il cessionario avrà diritto di rivalersi sul cedente.

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