Rettifica dichiarazione redditi: come correggerla

rettifica dichiarazione redditi

Ogni contribuente ha a disposizione alcuni strumenti a disposizione quando si accorge di aver commesso errori nella compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Occorre tenere presente che si possono avere errori e omissioni di vario tipo. La rettifica dichiarazione redditi serve proprio a questo.

Nell’articolo di oggi di Consulenza Tributaria parliamo di come correggerla.

Rettifica dichiarazione redditi: quali errori possono sopraggiungere

Gli errori possono essere materiali o di calcolo. I più comuni sono:

  • indicazione di oneri deducibili o di detrazioni in misura superiore a quella spettante
  • errata indicazione di ritenute d’acconto
  • omissioni, ad esempio omissione o errata indicazione dei redditi
  • esposizione di deduzioni o di detrazioni non spettanti
  • errata determinazione dei redditi, detta dichiarazione “infedele”.

Proprio per questo motivo la misura delle sanzioni dipende dalla gravità dell’illecito.

Nel caso di errori, si applicherà una sanzione ordinaria fino al 30% della maggiore imposta o della differenza dovuta.
Nel caso di omissioni, la sanzione può variare dal 120% al 240% della maggiore dovuta.

Il contribuente potrà però correggere gli errori commessi presentando una nuova dichiarazione, correttiva o integrativa della precedente.

Annullare, integrare o rettificare la dichiarazione

Dal 6 giugno al 20 giugno 2022 il contribuente ha avuto modo di annullare il 730 già trasmesso nel caso in cui abbia riscontrato un errore. Questo può succede anche in caso si sia accorto di non aver indicato tutti gli elementi.

Quando si annulla il modello 730 inviato, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto. Nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.

Se invece stato inviato un 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, entro il 30 novembre 2022 è possibile inviare il “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”.

Se è stato inviato il 730 precompilato occorre presentare “Redditi aggiuntivo” e, per esempio, sono stati percepiti nel 2021 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero.

Nel caso in cui dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, occorre presentare “Redditi correttivo”. Nel caso in cui venga superata la scadenza è possibile presentare solo “Redditi integrativo”.

Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiedere l’eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, bisogna contestualmente pagare l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale.

Per maggiori informazioni, contatta il Rag. Marchetti Andrea di Consulenza Tributaria.

Assistenza nella fase di accertamento tributario

accertamento tributario

L’accertamento tributario si configura come un’attività istruttoria condotta dall’Agenzia delle Entrate da cui può conseguire l’emanazione di un avviso di accertamento al fine di controllare il comportamento fiscale dei contribuenti.

Nell’articolo di oggi, insieme al Ragioniere Marchetti di Consulenza Tributaria, vedremo cos’è l’accertamento tributario e quando è obbligatoria l’assistenza in caso di riesame.

Cos’è l’accertamento tributario

L’atto di accertamento è un provvedimento amministrativo e pertanto deve essere motivato. L’atto deve illustrare le ragioni della pretesa tributaria e illustrare le situazioni cui si ricollegano gli effetti dell’accertamento.

Esso deve contenere, pena nullità dello stesso, anche la sottoscrizione dell’ufficio competente, la notifica. Inoltre, non può essere adottato in violazione del giudicato o essere viziato di difetto assoluto di attribuzione, ovvero non deve riguardare un tributo che non esiste o e emesso da un ufficio non competente.

Riesame dell’accertamento tributario

Il contribuente può presentare all’Ufficio dell’Agenzia una richiesta di riesaminare, in tutto o in parte, gli elementi e i dati contenuti nell’atto.

La richiesta di riesame però non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

Le notificazioni, le comunicazioni e il deposito degli atti del processo tributario avvengono in via telematica secondo le regole del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163.

Il ricorso deve contenere gli elementi indicati dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e il contribuente deve notificarlo all’Ufficio che ha emanato l’atto tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto stesso. Il termine dei 60 giorni è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.

Assistenza a difesa del contribuente in caso di accertamento

Secondo il  D. Lgs. n° 546/1992, i contribuenti hanno l’obbligo di farsi assistere in giudizio da un professionista/difensore abilitato

Se il valore della controversia non è superiore a 3.000 euro, il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica. In questo caso, la notifica del ricorso può avvenire anche in forma cartacea tramite la consegna presso l’Ufficio, l’invio tramite posta raccomandata, senza busta e con avviso di ricevimento. Oppure può avvenire tramite ufficiale giudiziario.


L’Assistenza tecnica è affidata ad avvocati e a dottori commercialisti iscritti alla sezione A del relativo albo e ai Consulenti del lavoro.

Questi professionisti sono abilitati alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato.

Per ricevere maggiori informazioni o per ricevere una consulenza, contatta il Rag. Marchetti Andrea