Assistenza nella fase di accertamento tributario

L’accertamento tributario si configura come un’attività istruttoria condotta dall’Agenzia delle Entrate da cui può conseguire l’emanazione di un avviso di accertamento al fine di controllare il comportamento fiscale dei contribuenti.

Nell’articolo di oggi, insieme al Ragioniere Marchetti di Consulenza Tributaria, vedremo cos’è l’accertamento tributario e quando è obbligatoria l’assistenza in caso di riesame.

Cos’è l’accertamento tributario

L’atto di accertamento è un provvedimento amministrativo e pertanto deve essere motivato. L’atto deve illustrare le ragioni della pretesa tributaria e illustrare le situazioni cui si ricollegano gli effetti dell’accertamento.

Esso deve contenere, pena nullità dello stesso, anche la sottoscrizione dell’ufficio competente, la notifica. Inoltre, non può essere adottato in violazione del giudicato o essere viziato di difetto assoluto di attribuzione, ovvero non deve riguardare un tributo che non esiste o e emesso da un ufficio non competente.

Riesame dell’accertamento tributario

Il contribuente può presentare all’Ufficio dell’Agenzia una richiesta di riesaminare, in tutto o in parte, gli elementi e i dati contenuti nell’atto.

La richiesta di riesame però non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

Le notificazioni, le comunicazioni e il deposito degli atti del processo tributario avvengono in via telematica secondo le regole del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163.

Il ricorso deve contenere gli elementi indicati dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e il contribuente deve notificarlo all’Ufficio che ha emanato l’atto tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto stesso. Il termine dei 60 giorni è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.

Assistenza a difesa del contribuente in caso di accertamento

Secondo il  D. Lgs. n° 546/1992, i contribuenti hanno l’obbligo di farsi assistere in giudizio da un professionista/difensore abilitato

Se il valore della controversia non è superiore a 3.000 euro, il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica. In questo caso, la notifica del ricorso può avvenire anche in forma cartacea tramite la consegna presso l’Ufficio, l’invio tramite posta raccomandata, senza busta e con avviso di ricevimento. Oppure può avvenire tramite ufficiale giudiziario.


L’Assistenza tecnica è affidata ad avvocati e a dottori commercialisti iscritti alla sezione A del relativo albo e ai Consulenti del lavoro.

Questi professionisti sono abilitati alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato.

Per ricevere maggiori informazioni o per ricevere una consulenza, contatta il Rag. Marchetti Andrea