Cos’è la cessione del credito, a chi è possibile cederlo e quali sono i due diversi tipi.
La cessione del credito è un accordo contrattuale che prevede il trasferimento del diritto di credito di un soggetto (cedente) ad un acquirente terzo (cessionario) che lo acquista ad un determinato prezzo per poi procedere alla riscossione nei riguardi del debitore (ceduto).
Per spiegarlo in termini più semplici ed attuali, bisogna far riferimento alle modalità con le quali è possibile usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, introdotte dal Decreto Rilancio.
In tal senso la cessione del credito d’imposta consiste nella possibilità di cedere il credito che si otterrebbe beneficiando dei bonus fiscali a soggetti terzi, in modo da ottenere una liquidità immediata. Nello specifico tramite la cessione del credito il soggetto contribuente pagherà la ditta che effettuerà i lavori (cedendo il credito a banche, assicurazioni o Poste) che successivamente gli restituiranno il credito equivalente.
A chi è possibile cederlo
Nello specifico può essere richiesta per i seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione delle misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici.
Oltre ad includere gli interventi citati, il credito d’imposta può essere ceduto ai fornitori di beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti privati come altri condomini, società, enti o professionisti) e ad istituti di credito o intermediari finanziari.
I due diversi tipi
La cessione del credito può essere di due tipi: Pro Soluto e Pro Solvendo.
La cessione Pro Soluto si verifica quando il creditore che cede il credito, garantisce al cessionario soltanto la sua esistenza, non dando garanzie rispetto al debitore che ne provveda effettivamente al pagamento. In tal caso il rischio dell’inadempimento passa al cessionario.
La cessione del Pro Solvendo invece si ha nel caso in cui il creditore cedente debba garantire l’esistenza del credito ceduto ma anche la solvibilità del debitore: se il debitore ceduto non provvede al pagamento, il cessionario avrà diritto di rivalersi sul cedente.