DL Sostegni Ter: le regole relative alla cessione del credito dei bonus edilizi. Cosa prevede la normativa vigente.
La legge di conversione del DL Sostegni-Ter pubblicata in Gazzetta Ufficiale riformula gli articoli (121 e 122) che disciplinano le regole vigenti in materia di cessione del credito dei bonus edilizi.
Cessione del credito e bonus edilizi, cosa dice la normativa vigente
In maniera specifica nel comma 1-bis viene regolamentato l’utilizzo di agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi secondo sconto in fattura e cessione del credito e crediti di imposta riconosciuti secondo l’emergenza COVID-19.
Questo significa che, se il contribuente usufruisce della trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, possono essere effettuate due cessioni ulteriori a banche, intermediari finanziari e societá appartenenti ad un gruppo bancario vigilati e ad imprese di assicurazione.
La prima cessione è dunque libera, senza vincoli (chi esegue lavori edilizi sfruttando del Superbonus puó cedere il credito all’impresa che effettua i lavori) mentre la seconda e la terza sono vincolate: l’impresa puó cedere solo a uno dei soggetti qualificati che potrá poi cedere ad uno dei due al quale credito si cristallizzerá in maniera definitiva.
Differenze tra credito d’imposta e sconto in fattura
La cessione di un credito d’imposta e lo sconto in fattura sono due formule alternative che consentono la detrazione dalla imposte sui redditi per accedere ai bonus edilizi.
Lo sconto in fattura è un contributo (sotto forma di sconto) su una spesa massima dovuta che viene anticipata dai fornitori che effettuano i lavori per poi essere recuperata mediante credito d’imposta con facoltá di successiva cessione del credito a soggetti altri.
La cessione di un credito d’imposta consente la possibilitá di cessione della detrazione fiscale da parte di un contribuente ad un ente terzo (banche, societá, fornitori di beni, esercenti di attivitá autonome) in cambio di un rimborso massimo pari alla somma prevista per la detrazione.
Il committente pagherá all’impresa che effettua i lavori la fattura piena per poi cedere il credito che gli spetta a intermediari finanziari (banche, poste e assicurazioni) che restituiranno la somma dovuta.