Con il termine accertamento fiscale si indica il provvedimento con cui il Fisco chiede il pagamento di maggiori tributi rispetto a quelli già versati – o non versati – dal contribuente.
Si può indicare anche l’insieme delle attività amministrative che portano all’emanazione dell’atto impositivo finale.
L’atto di accertamento viene emanato tipicamente l’Agenzia delle Entrate per i tributi dovuti allo Stato. Ma può anche essere un ente locale come ad esempio dal comune che potrebbe contestare il mancato pagamento dell’imposta sui rifiuti.
Nell’articolo di oggi, Consulenza Tributaria ci parlerà nel dettaglio dell’accertamento fiscale.
Caratteristiche dell’accertamento fiscale
Che sia avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto impositivo, atto di recupero a tassazione, l’accertamento è lo stesso per contenuto e per caratteristiche di base.
In primo luogo, si ha la motivazione. Una spiegazione chiara e comprensibile delle ragioni per cui si ha una richiesta di maggiori pagamenti. Si devono indicare sia i fatti rilevanti, sia le norme di diritto violate. In questo modo si ha la possibilità presentare ricorso al giudice.
Se la motivazione dell’accertamento è incompleta o contraddittoria, l’accertamento stesso è illegittimo e può essere contestato.
L’accertamento deve essere tempestivo. Esistono regole generali che limitano nel tempo la facoltà della Pubblica Amministrazione di pretendere ulteriori pagamenti. Sono i cosiddetti termini di decadenza e di prescrizione. Ad esempio l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di contestare la mancata comunicazione della dichiarazione dei redditi entro 7 anni da quando la stessa dichiarazione andava presentata.
Cosa fare in caso di accertamento fiscale
Il contribuente può contestare le pretese emesse una volta decorsi i termini di prescrizione o decadenza che risultano quindi illegittime.
L’accertamento deve rispettare precisi requisiti di forma. Quindi deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile o incaricato e deve essere notificato al contribuente con raccomandata con ricevuta di ritorno, con consegna a mani o con Pec.
Ogni accertamento fiscale può essere contesto alla Commissione Tributaria Provinciale o alla Commissione Tributaria Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta notifica. Al termine dei 60 giorni l’atto, seppur illegittimo, diventa definitivo e immediatamente esecutivo, consentendo la riscossione da parte dell’ente incaricato.
Lo Statuto dei contribuenti impone che l’accertamento fiscale, per essere valido, contenga tutte queste informazioni.