I contenziosi tributari sono dei procedimenti giudiziari che fanno riferimento a tutte quelle controversie esistenti tra un contribuente e l’amministrazione. In Italia i contenziosi tributari sono regolati dal DL 546 del 1992.
In genere, i contribuenti si avvalgono della consulenza tributaria e finanziaria di ragionieri esperti come il Rag. Marchetti Andrea per impugnare gli atti amministrativi.
Contenziosi Tributari: come effettuare ricorso
La prima cosa da fare quando si decide di muoversi attraverso un contenzioso tributario è il ricorso. Quando al contribuente arriva una cartella esattoriale si dovrà preoccupare immediatamente di contestarla in quanto può portare, se non pagata, alla riscossione coatta.
Quando si effettua ricorso, il contribuente è obbligato per legge ad anticipare il 30% della spesa. Questo atto però genera un presupposto incompatibile con l’innocenza del contribuente e la sospensione degli atti esecutivi da parte del giudice.
Questo porterà successivamente il contribuente e il rappresentante amministrativo davanti al giudice. In questo caso l’atto impositivo dell’amministrazione dovrà contenere tutti i fatti costitutivi che ne dimostrino la validità per cui è valida la pretesa tributaria, il ricorso effettuato dal contribuente invece dovrà invece dimostrare le motivazioni per cui i fatti esposti da parte dell’amministrazione sono di per sé invalidi dimostrando tutti i fatti estintivi e impeditivi di tale pretesa.
Il processo e il giudizio
Il processo viene avviato solo dopo che il presidente della commissione decide quando avverrà l’udienza e il relatore dedicato. Si potranno inviare i documenti entro e non oltre 20 giorni dall’udienza.
Quando si arriverà all’udienza i partecipanti dovranno indicare, secondo principio dispositivo, tutte le prove a loro sostegno. Per quanto riguarda l’appello sono previste tutte le disposizioni di appello di primo grado e ci sono due norme fondamentali per questo procedimento: la prima è il divieto di sottoporre nuove domande come da articolo 57 e di rinuncia alle domande già riproposte come da articolo 56.
In seguito il giudice dovrà accettarsi dell’ammissibilità di entrambi i ricorsi ed infine prendere la decisione basandosi sulla legge.
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